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Settima Salvaguardia: chi sono i grandi esclusi?

lentepubblica.it • 8 Gennaio 2016

esodati salvaguardiaNiente salvaguardia per i lavoratori che nel 2011 avevano fruito dei tre giorni di permesso mensile per assistere parenti con gravi disabilità. La settima salvaguardia non riproduce infatti più le norme della 4° e 6° salvaguardia di cui alla legge 124/2013 e della legge 147/2014 che consentivano ai lavoratori che nel 2011 erano in congedo, oppure a coloro che avevano fruito dei tre giornidi permesso mensiliper assistere parenti disabili in situazione di gravità, previsti rispettivamente dall’articolo 42 del Dlgs 151/2011 e dall’articolo 33 della legge 104/1992 di chiedere di andare in pensione con le regole ante-fornero.

 

Il comma 265, lettera d) della legge 208/2015 nell’istituire la settima salvaguardia ha infatti precisato che potranno inoltrare istanza di accesso alla pensione solo i lavoratori che nel corso del 2011 avevano fruito del congedo biennale di cui all’articolo 42 del Dlgs 151/2001 a condizione, peraltro, che il parente assistito risulti essere un figlio del beneficiario del congedo. Nessun riferimento invece a quei lavoratori che avevano fruito dei permessi mensili di cui alla predetta legge 104/1992 che pertanto, questa volta, restano esclusi dal beneficio.

 

Fuori dalla tutela, a differenza delle precedenti salvaguardie, anche i lavoratori agricoli e gli stagionali che nel 2011 avevano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato senza rioccuparsi successivamente in contratti di lavoro stabile. L’articolo 1, comma 265, lettera e) della legge 208/2015 reca infatti una salvaguardia nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Un limite volto a togliere il beneficio a coloro che fanno ricorso, per la natura del proprio lavoro, a più contratti a tempo determinato nel corso dell’anno, come ad esempio i lavoratori del settore turistico o termale e che potrebbe tuttavia essere rivisto in occasione della conversione in legge del decreto milleproroghe 2016.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bruno Franzoni
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